Paolo Preti
Segretario Nazionale PSDI
La svolta storica nell’ordinamento giudiziario.
La separazione delle carriere e l’opportuna distanza giuridica tra la magistratura giudicante e quella requirente.
Giovanni Falcone disse “Il P.M., non deve avere nessun tipo di parentela con il Giudice e non deve essere, come è invece oggi, una specie di paragiudice”.
Le parole dell’Illustrissimo Giudice Giovanni Falcone rispecchiano quello che è il pensiero del Partito Socialista Democratico Italiano.
Approvata definitivamente la separazione delle carriere, adesso il Referendum. Atto doveroso nel panorama politico attuale.
In Italia, tutti i magistrati sono sottoposti e rispondono ad un unico organo, ossia il C.S.M., presieduto dal Presidente della Repubblica e vigila sul corretto operato dei magistrati.
La Riforma prevede che vi siano due Consigli Superiori della Magistratura, uno per la funzione giudicante e uno per la funzione requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, non si tratta di un “doppione” dell’attuale CSM, bensì si tratta di un Consiglio Superiore che si occupa della funzione requirente. Analizzando in dettaglio la riforma, si creeranno due percorsi professionali nettamente distinti, uno per chi vorrà intraprendere la carriera giudicante (come Giudice) e uno per chi vorrà, invece, ricoprire la carica requirente affidata ai Pubblici Ministeri.
Un’ulteriore introduzione ad opera della Riforma è data dalla costituzione dell’Alta Corte disciplinare, chiamata a pronunciare sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati sia giudicanti che requirenti, funzione che invece, attualmente spetta al Consiglio Superiore della Magistratura. Una novità quella dell’Alta Corte disciplinare, un organo indipendente della magistratura composto da 15 membri tra giuristi e magistrati esperti, che si occuperà esclusivamente dei procedimenti disciplinari. Le sue decisioni potranno essere impugnate solo al suo interno, con giudici diversi da quelli del primo grado. I membri restano in carica 4 anni, senza rinnovo. Chi ne farà parte non può ricoprire incarichi politici o professionali, per garantire imparzialità.
La riforma modifica l’articolo 107 della Costituzione e conferma il principio dell’inamovibilità dei magistrati, ma lo coordina con la nuova struttura della magistratura separata. Cioè, d’ora in poi, eventuali trasferimenti, sospensioni o cambi di funzione potranno essere decisi solo dal rispettivo Consiglio superiore. Ovvero, quello giudicante per i giudici, quello requirente per i pubblici ministeri.
Il PSDI, essendo favorevole alla separazione delle carriere, sostiene che, la separazione delle carriere sia fondamentale ed imprescindibile per garantire la piena indipendenza del Giudice e soprattutto per rafforzare la differenza basilare che vi è tra accusa e difesa. in poche parole, se Giudici e PM non possono scambiarsi i ruoli , il giudice diventa un soggetto pienamente indipendente, estraneo alle logiche dell’accusa e il che garantirebbe una maggiore terzietà delle sue funzioni.
In tutta Italia si sono susseguite molteplici manifestazioni di dissenso alla separazione delle carriere, di giudici e pubblici ministeri, da Milano a Palermo. E’ doveroso, ricordare che, nella Costituzione è riportato l’articolo 101, e precisamente al c.II, viene sottolineato che: <I Giudici sono soggetti soltanto alla legge>. Questo è lo spirito che anima il Titolo IV della Costituzione, dedicato proprio alla magistratura, uno dei principi ispiratori, forse il più importante, di un intero Titolo che raccoglie le regole di funzionamento giurisdizionale affidata ai giudici. L’articolo 101 Cost., ha dato inizio ad una nuova era: la giustizia sia amministrata in nome del popolo e i giudici soggetti soltanto alla legge.
L’avverbio “soltanto” ha un peso notevole, perché significa che i giudici dipendono solo ed
esclusivamente dalla legge e non dagli altri poteri, quali il potere legislativo affidato al Parlamento e il potere esecutivo affidato al Governo, determinando che, in capo ai magistrati vige l’obbligo di applicare la legge anche quanto non ne condivide il contenuto.

