Si sta facendo molta confusione sul cosiddetto 41 bis, ovvero sul carcere duro. Leggo che un gruppo di studenti universitari di Roma avrebbe addirittura occupato la Facoltà di lettere de La Sapienza chiedendone l’abrogazione. Dubito che costoro sappiano di cosa si tratti. Diverse organizzazioni anarchico-insurrezionaliste stanno manifestando, anche con atti di violenza, in mezza Europa per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito e, contemporaneamente, contestando questa disposizione legislativa. Ora è bene fare chiarezza. Un conto è la giusta preoccupazione per la vita di un detenuto ancorché condannato per gravi reati, altro conto è chiedersi legittimamente se tale soggetto meriti, in base a quanto compiuto e alla luce della legge in vigore, di essere confinato in regime di carcere duro, altra questione ancora è la contestazione dell’esistenza stessa della legge. La normativa presente era già contenuta nel ddl del 1986, la cosiddetta legge Gozzini, ed era stata introdotta solo per gli autori di una rivolta carceraria. I detenuti che si macchiavano di questo delitto potevano essere rinchiusi in regime di.carcere duro, con le caratteristiche previste anche oggi dal 41 bis, relativamente a un lasso di tempo molto limitato e solo utile per ristabilire la normalità. In seguito, nel 1992, dopo la strage di Capaci, all”articolo si aggiunse un secondo comma con il decreto legge cosiddetto antimafia di Martelli e Scotti che appunto vi includeva i reati di mafia. Questa modifica si è rivelata utilissima ai fini di impedire il collegamento dei carcerati con l’esterno. E ha dunque spezzato una catena di violenze e di vendette che avevano origine proprio dai cosiddetti pizzini partiti dal carcere. Nel 2002 il governo Berlusconi vi aggiunse un’ulteriore tipologia di reati: quelli relativi al terrorismo. E a quest’ultima disposizione si è agganciata la sentenza di condanna di Alfredo Cospito relativamente alla tentata strage del 2006, compiuta in compagnia della moglie, anch’essa detenuta. Tuttora pende un ricorso alla Consulta sull’applicazione del 41 bis presentato dagli avvocati di Cospito. In base alla legge del 2002 Cospito dovrebbe restare in regime di carcere duro dal 2022 al 2026, ma sono previste proroghe in caso di perseveranza. Se le manifestazioni di protesta sono promosse, ma la matrice violenta che le pervade le condanna in sè, sull’applicazione del 41 bis a Cospito è un fatto. Se sono orientate, come pare voglia testimoniare lo stesso sciopero della fame dell’anarchico insurrezionalista, alla richiesta dell’abolizione del 41 bis allora lo stato non può che rispondere con un no, grazie. Oltretutto, e il caso Donzelli non rivela proprio nulla, la richiesta di abolizione sic et sempliciter del 41 bis è da tempo un obiettivo della mafia. Basterebbe ricordarsi delle richieste contenute nel famoso Papello. Dunque non stupisce proprio il fatto che diversi boss abbiano apprezzato e condiviso le proteste e anche l’obiettivo lanciato da Cospito col suo sciopero della fame. Dovere di quest’ultimo sarebbe separare il suo caso da quello dei criminali mafiosi. Ma ad oggi non è così.
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Grazie