di Giovanni Crema
Si rende sempre più necessario modificare le modalità di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Va perseguito l’obiettivo di incidere sul sistema vigente in materia di reperimento delle risorse, economiche e finanziarie, necessarie per l’esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo e puntare a fare ciò attraverso l’eliminazione di qualsivoglia prelievo fiscale di scopo nei confronti degli utenti.
Da un lato, vi è la consapevolezza del carattere oggettivamente considerevole degli introiti pubblicitari incassati, annualmente, dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tanto che si può ritenere che la società operi, anche sotto tale profilo, in una posizione sostanzialmente dominante.
Dall’altro lato, risulta priva di razionale giustificazione la perdurante imposizione di una tassa per il possesso di un apparecchio che riceve un segnale televisivo (il cosiddetto « canone di abbonamento alle radioaudizioni »), poiché é radicalmente mutata la configurazione, anche normativa, del mercato in discorso e – soprattutto – perché la moderna tecnologia permette la fruizione del servizio pubblico generale radiotelevisivo anche non utilizzando specificatamente il televisore.
Dall’altro lato ancora, vi è una logica di prospettiva all’introduzione di un nuovo modello di affidamento del servizio pubblico, basato sull’espletamento di procedure di evidenza pubblica e alla rimozione dei vincoli alla privatizzazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa.
La Corte costituzionale (sentenza 19-26 giugno 2002, n. 284) ha ritenuto che fosse infondata la questione di legittimità degli articoli 1, 10 e 25 del Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, e degli articoli 15 e 16 della Legge 14 aprile 1975, n. 103, che disciplinano il pagamento del canone di abbonamento alla RAI , atteso che – pur dopo il venire meno del monopolio statale delle emissioni televisive – il finanziamento parziale mediante il canone consentirebbe al soggetto che svolge il servizio pubblico di adempiere agli obblighi particolari ad esso connesso, sostenendo i relativi oneri, e, più in generale, di adeguare la tipologia e la qualità della propria programmazione alle specifiche finalità di tale servizio, non piegandole alle sole esigenze quantitative dell’ascolto e della raccolta pubblicitaria e non omologando le proprie scelte di programmazione a quelle proprie dei soggetti privati che operano nel ristretto e imperfetto mercato radiotelevisivo.
Nonostante ciò, pero`, non si può mettere in discussione che l’imposizione tributaria in parola sia oramai irragionevole e in contrasto con i principi costituzionali in tema di promozione dello sviluppo della cultura e di libertà di manifestazione del pensiero. L’imposta, infatti, è destinata quasi per intero al finanziamento della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la cui attività operativa sul mercato radiotelevisivo non è più distinguibile da quella degli altri concessionari, privati, di reti ed emittenti televisive.
Inoltre, se l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti venga esercitata, costituisce un « servizio di interesse generale » (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) e persegue la finalità di ampliare la partecipazione dei cittadini e di concorrere allo sviluppo sociale e culturale, essa non può assolutamente giustificare sia l’imposizione di un onere economico a carico degli utenti che l’obbligo di corrispondere il canone a favore delle sola concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, posto che essa non svolge, nei fatti, una funzione diversa da quella di tutti gli altri concessionari.
Tornando al punto di partenza, allora, l’approccio alla materia e`, al contempo, selettivo e graduale. L’obiettivo è conseguito sia attraverso la soppressione del canone di abbonamento alle radioaudizioni alla Rai-Radiotelevisione italiana Spa che ha natura giuridica tributaria di imposta, cosı` come affermato sia dalla Corte costituzionale (citata sentenza 19-26 giugno 2002, n. 284, e sentenza 12 maggio 1988, n. 535), che dalla Corte di cassazione (sentenza 3 agosto 1993, n. 8549) – sia mediante la previsione di un sistema di finanziamento esclusivamente pubblico del costo del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
La tempistica operativa della soppressione del canone di abbonamento alle radioaudizioni sarà graduale – al fine di scongiurare che imprevedibili « sbilanci » di cassa possano frustrare l’effettiva operatività del servizio pubblico generale radiotelevisivo – e andrà a decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di modifica.

