È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2026 l’ordinanza del Ministro della Salute che introduce misure obbligatorie di sorveglianza sanitaria per chiunque arrivi in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda. Sono questi, infatti, i paesi interessati dal focolaio di virus Bundibugyo (BVD), un ceppo di Ebola per cui l’OMS ha dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale già lo scorso 16 maggio.
L’ordinanza resterà in vigore nel nostro paese per 120 giorni. È accompagnata da una circolare esecutiva che definisce nel dettaglio la stratificazione del rischio e le misure da adottare caso per caso.
Questa circolare è parte integrante del provvedimento e fornisce le indicazioni operative per la valutazione medica ed epidemiologica del rischio.
Così, i viaggiatori asintomatici sono classificati in base a due parametri: la provenienza da aree di “specifica attenzione” (quelle dove è documentata la trasmissione del virus) e il tipo di esposizione eventualmente subita.
La combinazione di questi fattori genera a sua volta cinque livelli di rischio complessivo: molto basso, basso, moderato, alto e molto alto.
– Rischio molto basso (nessuna esposizione, aree non a rischio): solo educazione sanitaria e riferimenti Asl.
– Rischio basso (esposizione non ad alto rischio, aree non a rischio): automonitoraggio quotidiano dei sintomi, inclusa la temperatura, con almeno un contatto di verifica da parte della Asl.
– Rischio moderato (soggiorno in area di specifica attenzione ma senza esposizioni a rischio): sorveglianza attiva giornaliera da parte della Asl fino al 21° giorno, con obbligo per il soggetto di comunicare preventivamente eventuali spostamenti fuori regione.
– Rischio alto (area di specifica attenzione ed esposizione non ad alto rischio): quarantena e monitoraggio giornaliero fino al 21° giorno.
– Rischio molto alto (esposizione ad alto rischio, indipendentemente dall’area): attivazione del trasporto in biocontenimento e invio all’Ospedale Spallanzani di Roma.
Si prevede un obbligo di autosegnalazione entro 24 ore: è questo il cuore del provvedimento, per cui tutti i viaggiatori in arrivo – via aereo, nave o qualsiasi altro mezzo – dalla RDC o dall’Uganda, o che siano stati in quei paesi nei 21 giorni precedenti l’ingresso in Italia, devono compilare, firmare e inviare entro 24 ore tramite email una dichiarazione sanitaria al Dipartimento di prevenzione della Asl di residenza o domicilio. L’obbligo vale anche in assenza di sintomi.
Qualora ci siano sintomi palesi di infezione per un passeggero o per il membro dell’equipaggio di un volo diretto in Italia proveniente da un Paese con un focolaio attivo del virus, l’aereo potrà atterrare solo nell’aeroporto sanitario di Fiumicino, dove saranno attuate le procedure previste per questi casi dalle ordinanze emesse dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera – Servizi per l’Assistenza Sanitaria al personale Navigante (Usmaf-Sasn).
Anche le Regioni e le Province autonome sono tenute a dare massima diffusione, attraverso i propri canali istituzionali, degli indirizzi email a cui inviare la dichiarazione e della modulistica prevista.
L’ordinanza del ministero della Salute disciplina anche gli obblighi dei vettori aerei, degli armatori marittimi, dei gestori aeroportuali e delle autorità di sistema portuale. Questi sono tenuti a fornire ai passeggeri provenienti dalle aree colpite i moduli per la dichiarazione prima dell’ingresso nel territorio nazionale, affinché possano compilarli tempestivamente. I moduli dovranno poi essere consegnati al personale dell’aereo o della nave, che li trasmetterà ai gestori dell’aeroporto e alle autorità portuali, che a loro volta gli invieranno alle autorità sanitarie competenti (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute e Aziende sanitarie locali).
Cosa fare in caso di sintomi? La circolare prevede che se durante i 21 giorni di sorveglianza compaiono sintomi (febbre =38,6°C, cefalea intensa, vomito, diarrea, dolore addominale, manifestazioni emorragiche), il viaggiatore deve autoisolarsi immediatamente, evitare contatti, non recarsi autonomamente in ospedale e contattare senza indugio il Dipartimento di prevenzione o il numero unico di emergenza 112/118.

Inoltre, la circolare individua nell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma l’Ospedale Nazionale di Riferimento per la gestione dei casi confermati e per il trasporto in biocontenimento. Il laboratorio dello Spallanzani, infatti, è l’unico autorizzato alla conferma diagnostica ed è operativo h24 (il numero di centralino attivo già adesso è 06.551701).
L’allegato all’ordinanza richiama integralmente le “Procedure nazionali per il trasporto di pazienti in alto biocontenimento” (risalenti al 2010), che coinvolgono una complessa macchina organizzativa: Presidenza del Consiglio (Ufficio Voli di Stato), Ministero degli Affari Esteri (Unità di Crisi), Ministero dell’Interno (Prefetture, Questure, Vigili del Fuoco), Aeronautica Militare, Protezione Civile e gli ospedali Spallanzani (Roma) e Sacco (Milano).
Il trasporto avverrà mediante barelle di alto biocontenimento, sistemi isolati a pressione negativa con filtri HEPA: l’ATI (Aircraft Transit Isolator) per il trasporto aereo e lo STI (Stretcher Transit Isolator) per il trasporto terrestre. Le due barelle sono tra loro compatibili, consentendo il trasferimento del paziente senza interruzione della barriera microbiologica.
A partire da oggi, tutte le Regioni sono tenute a comunicare al Ministero della salute i riferimenti delle strutture regionali di malattie infettive che fungeranno da centri di supporto specialistico per la valutazione clinico-epidemiologica dei casi dubbi.

