Da marzo scorso è operativo il cosiddetto “reddito di libertà”. Il nome, lo diciamo subito, non ci piace. Ma nella sostanza non si tratta di qualcosa di assolutamente malvagio. Certo, non è ciò che ci si aspetterebbe da un governo che si dice attento al tema della violenza di genere. Né è quanto auspicherebbe uno statista serio: da quando, infatti, un problema si affronta mettendoci le pezze a cose fatte, piuttosto che sradicarlo sul nascere?
Ma tant’è. Dice che dobbiamo accontentarci. Lo faremmo, se non si trattasse di qualcosa di talmente drammatico come il ristoro dei danni economici alle donne che hanno subito violenza.
Nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2025 è stato pubblicato il decreto del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, concertato coi Ministeri del lavoro e dell’economia e delle finanze, che definisce i criteri e la ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”. Le risorse ripartite con questo decreto ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A questi si aggiungerà un ulteriore milione, strutturale, stanziato dall’ultima legge di bilancio.
Il “Reddito di libertà” è riconosciuto alle donne vittime di violenza che si trovano già in condizioni di povertà, che abbiano o meno figli, purché siano seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Queste donne hanno diritto di ottenere dai 400 ai 500 euro al mese, per un massimo di 12 mesi. Il reddito in questione è incompatibile con ogni altra forma di sostegno, come l’assegno di inclusione.
La misura nasce come contributo finalizzato a sostenere le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, favorendo l’autonomia abitativa e personale e l’eventuale percorso scolastico e formativo dei figli minori. La domanda per accedere al sussidio temporaneo deve essere presentata all’INPS attraverso gli operatori del Comune di residenza o domicilio. Tutte le domande presentate all’INPS che risulteranno non accolte per incapienza dei fondi avranno la priorità rispetto alle nuove domande, purché siano ripresentate dalle stesse donne interessate. Le domande non ripresentate, invece, decadono in modo definitivo.
Fino al 31 dicembre di quest’anno tutte le donne in possesso dei requisiti previsti dal decreto possono presentare domanda. Rientrano nella platea delle aventi diritto:
- le donne accertate vittime di violenza,
- cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno (comprese le rifugiate politiche),
- che vivano in condizione di povertà legata a uno stato di bisogno straordinario o urgente, dichiarato dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale,
- e che siano seguite da un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione oppure da un servizio sociale.
I Comuni, accolta la domanda, dovranno a loro volta presentarla all’INPS attraverso un portale digitale dedicato, utilizzando il modulo preimpostato SR208 (qui disponibile cliccando sul link interattivo).
Affinché la domanda sia formalmente valida, è necessario che il rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la donna attesti il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla vittima stessa. E’ anche necessario che il servizio sociale di riferimento certifichi lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Tramite l’apposito portale, gli operatori comunali che trasmettono la domanda all’INPS possono acquisire un codice univoco che riporta la data e l’ora di invio della domanda, determinando l’ordine nella graduatoria regionale, per l’accoglimento nei limiti delle risorse disponibili.
Le risorse che lo Stato attribuisce a ciascuna Regione per il pagamento di questo reddito possono essere incrementate dalle Regioni stesse con ulteriori proprie risorse trasferite direttamente all’INPS.
Il monitoraggio dell’erogazione dei fondi è gestito dall’Inps, che ha pure il compito di verificarne l’efficacia e la regolarità. L’Istituto infatti è obbligato a fornire una reportistica trimestrale alla presidenza del Consiglio dei ministri e agli altri enti competenti, tra cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si tratta di uno studio essenziale per valutare l’efficacia del programma, analizzando sia il numero di donne che riescono a beneficiare del sostegno che le modalità con cui il contributo economico influisce effettivamente sul loro percorso di emancipazione. Ad oggi è trascorso troppo poco tempo per iniziare a dipingere un primo quadro di analisi, ma tutti siamo concordi nel ritenere indispensabile ottimizzare questo (seppur limitato) sistema di aiuto, adattandolo alle nuove necessità sociali e alle richieste (purtroppo) crescenti.

