Ma poi alla fine la questione è stata quella che in molti avevano sollevato quando si discusse l’impianto legislativo della riforma delle autonomie.
E già, erano i “lep” a destare perplessità, sono stati i “lep” a indurre la Corte Costituzionale a censurare pesantemente la legge Calderoli.
E fa niente che oggi da parte della Lega si ostenta sicumera: “stiamo valutando con i tecnici”, sentenzia il padre nobile della legge che parla di rilievi che “saranno facilmente superati dal Parlamento”.
Per Calderoli quindi l’iter può andare avanti senza intoppi.
Ma quando mai.
Noi invece nutriamo qualche dubbio.
I “lep” (livelli essenziali di prestazione), introdotti dalla legge costituzionale 18.10.2001 n.3, sono i limiti minimi riguardanti le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche in attuazione del principio di sussidiarietà secondo i dettami del diritto dell’Unione Europea.
Nell’impianto della legge Calderoli sono importantissimi perché comportano l’approntamento delle risorse finanziarie necessarie per attuarli e garantirli che sono rapportate alle disponibilità finanziarie delle singole Regioni.
In pratica chi più ha speso, più riceve.
Ed è la salsa principale di quel “differenziata” che contraddistingue il concetto di “autonomia” regionale disegnata dalla Lega.
Secondo i Leghisti le regioni ricche (del Nord) che avevano potuto destinare maggiori risorse ai “lep” avrebbero ricevuto maggiori finanziamenti, alla faccia di quelle che arrancano che così il gap non lo avrebbero colmato mai.
Se salta questo meccanismo salta lo spirito della intera legge così come l’hanno disegnata dalle parti di Pontida e hai voglia adesso a fare “commenti ottimistici”.
“L’importante è che non sia stata censurata l’intera legge!” tuona Zaia dal Veneto.
Innanzitutto se Zaia temeva una censura tombale da parte della Corte allora vuol dire che erano in malafede e sapevano bene che la loro famosa e amata “autonomia differenziata” non era altro che un volgare imbroglio.
Ma poi diciamocela tutta, la legge è entrata in Corte Costituzionale come una Ferrari e ne esce come una 500 degli anni ’70 senza motore.
E queste so’ soddisfazioni.
Urrà.


2 commenti
Comunque bisogna “non mollare”!
In attesa di comprendere meglio il pronunciamento della Corte, e gli effetti che ne deriveranno, e visto che viene qui citata la legge costituzionale n. 3 del 2001, e pur da inesperto di tematiche giuridiche, mi viene di fare una considerazione o riflessione, partendo giustappunto dall’art. 117 della nostra Carta, così come modificato dalla predetta norma del 2001, che ha introdotto il principio della legislazione concorrente per una molteplicità di materie, assegnando alle Regioni “la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
A me sembra esserne derivato un ampio margine d’azione per le prerogative regionali, cui seguì la riforma del 2006, a firma centrodestra, dove, se la memoria non mi tradisce e salvo miei errori interpretativi, si parlava di interesse nazionale, o concetto similare, quale forma di mitigazione o bilanciamento rispetto alle autonomie, ma quella riforma non superò la prova referendaria, il che starebbe a dire, da quanto posso capirne, che, per volontà popolare, non si torna indietro dalla “regionalizzazione”, e l’autonomia differenziata può pertanto configurarsi come la via per dare compiutezza alla legge n. 3/2001.
Paolo Bolognesi 17.11.2024