Sta facendo rumore la vicenda torinese della sentenza sul caso Regna, su cui abbiamo già dissertato nelle pagine di questo giornale. Tanto rumore che il caso, da piemontese, è diventato nazionale. Si sono scomodati addirittura la Camera Penale di Torino e il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, a difesa del giudice che ha emesso la clamorosa sentenza.
“Gravi sono gli interventi superficiali di coloro che, solo sulla base di una notizia così confezionata, rilasciano pubblici commenti al solo fine di aizzare il popolo social contro giudici e imputati, ignorando il reale contenuto di una sentenza. Senza un giudice libero non ci può essere Giustizia, senza un giudice indipendente non ci può essere Giustizia” .
Questo è riportato nella dichiarazione della Camera Penale piemontese. Chi scrive questo articolo è stata persino contattata personalmente da un avvocato penalista torinese, membro della suddetta Camera Penale. Per deontologia professionale, quindi, la sottoscritta si è presa la sacrosanta briga di andare a leggere il testo integrale della sentenza, e soprattutto quanto avevano da ribadire Camera Penale e Presidente dell’ANM. Invitiamo tutti i lettori a prendere visione della sentenza, cliccando qui.
Premettendo che l’imputato ha richiesto il rito abbreviato e ha rifiutato tutti i testi a difesa, dalle carte emerge che gli episodi di violenza fisica siano ridotti a un unico pugno che l’ex marito ha sferrato alla donna, il 28 luglio 2022. Segue descrizione dettagliata dell’ambiente familiare in cui si è verificata l’aggressione fisica, in cui si premette: la deposizione testimoniale va presa con estrema cautela perché proveniente da una parte civile portatrice di di macroscopici interessi personali e patrimoniali (richiesta di centomila euro di risarcimento) tanto da rendere inattendibile la deposizione stessa. In 16 anni di matrimonio, la parte civile ha rimproverato al marito “solo” il vizio del gioco, tanto è vero che comunque sono nati due figli. Dopo il Covid, la parte civile si “stancò del coniuge per sue personali motivazioni, e non per gravi mancanze del marito, tanto è vero che decise di lasciarlo“. La decisione fu comunicata al marito attraverso un messaggio su whatsapp. Cosa sufficiente a scatenare “l’inferno” dopo una relazione quasi ventennale.
Il giudice, a questo punto, sottolinea che le successive “continue discussioni” vanno considerate “normali” nel contesto di un nucleo familiare che si va sfaldando. E pur evidenziando le continue parolacce che volavano in ambiente domestico, la definisce “normale dialettica innescata da una decisione sicuramente traumatica“. I coniugi decidono comunque di procedere con il reciproco allontanamento, pur continuando a vivere sotto lo stesso tetto. L’uomo avrebbe iniziato a cercare una nuova casa. Nel frattempo la donna porta avanti la relazione con un altro uomo, che diventa ufficiale. Il marito contesta apertamente che questa relazione sia nata già prima del famoso messaggio su whatsapp, cosa che pare avallata anche da alcune dichiarazioni della suocera.
I due coniugi pervengono alla decisione di separarsi consensualmente. Lui va a vivere dai genitori, ma le discussioni continuano: la sentenza sottolinea che nelle dichiarazioni della parte civile si cerca solo di trasmettere al tribunale la sua paura per un evento ipotetico: non descrive i reali accadimenti, ma solo le sue soggettive sensazioni. Segue la descrizione dei rapporti tra il padre e i figli: un padre che dà del coglione a suo figlio è considerata cosa normale, nella sentenza, se avviene in reciproco tono di scherzo. Così come si dilunga nell’evidenziare che l’uomo non ha mai cercato di strozzare il figlio, ma lo ha solo trattenuto per la maglietta cercando di calmarlo (in un preciso contesto “educativo”). Figlio che comunque era “felice” di parlare a telefono col padre. Riassumendo: risulta evidente la “tendenza della donna a trasfigurare episodi che fanno parte dei consueti rapporti familiari in insopportabili soprusi di elevata frequenza“.
Circa le violenze fisiche, non risultano essersi mai verificati reiterati attacchi personali sulla donna: solo una volta, lui ha dato uno schiaffo a lei. Il delitto di maltrattamenti, dunque, non sussiste. Prima del 28 luglio 2022 nulla di penalmente rilevante si è mai verificato. Il malessere e l’insofferenza dell’imputato aumentarono solo dopo che il nuovo compagno della parte civile prendesse pieno spazio nella vita della donna e dei figli. Il fatto scatenante è accaduto dopo che il figlio ha visto “atti osceni” compiersi in casa, con protagonisti la madre e il nuovo compagno. Il ragazzino, addirittura, si è poi dichiarato in colpa per quanto accaduto, perché se non avesse riferito nulla al padre, non si sarebbe scatenata la violenza.
Tanto premesso, “se lo sfogo dell’imputato viene inserito nel contesto (che tenga conto della cause – segnatamente dei comportamenti non ineccepibili della vittima stessa) allora quello sfogo può ricondursi nella logica delle relazioni umane“. Le fratture multiple causate dal pugno sferrato alla donna, inoltre, non hanno prodotti danni talmente gravi come riportato (erroneamente) dalla parte civile, ma verificate sapientemente dal personale ASL. Sono poi considerate tutte le attenuanti del caso, valutato l’importo della provvisionale per il risarcimento dei danni fisici (ventimila) e elencate le spese processuali – a carico del condannato.
Si invita calorosamente i lettori a prendere attenta visione della sentenza. Si avalla al contempo la necessità, ben esplicata dalla Camera Penale e dal presidente dell’ANM, di non infangare l’assoluta indipendenza degli organi giudicanti di questo Paese. Si ringrazia il penalista che ha voluto, con massimo rispetto, sollecitare l’analisi attenta della sentenza foriera di così tante critiche.
“Vogliamo, pertanto, invitare tutti, organi di stampa, forze politiche, Governo e opinione pubblica, a rispettare l’indipendenza e la libertà del Giudice, valori inalienabili a garanzia dei diritti dei cittadini, imputati e non solo”.
Ripetono i penalisti nella loro dichiarazione ufficiale. Ma resta da chiedersi, tuttavia, cosa c’entra l’indipendenza dei giudici e la professionalità nell’applicare il semplice e sacrosanto diritto ai fatti, col contesto in cui viviamo. Cosa c’entra, soprattutto, con la pochezza culturale di determinati contesti: posto che entrambe le parti in giudizio non siano (palesemente) inquadrabili in ambiti socialmente edotti e acculturati di questo nostro Paese, bisogna valutare che il tema delle violenze domestiche e dei femminicidi urge di riforme normative ben più estese. E non solo: è l’intero contesto sociale che necessita di interventi riformatori radicali. La reiterazione di aggressioni verbali, magari anche biunivoche, non dovrebbe passare per “irrilevante ai fini del giudizio“. Se la giurisprudenza è, e deve essere “diritto vivo”, allora di strada da fare ne abbiamo davvero tanta.
In termini tecnici, la “giurisprudenza” è l’insieme delle decisioni prese dai giudici (sentenze ed ordinanze) nell’esercizio della loro funzione. Il “diritto vivo”, al contrario, non è un termine tecnico specifico, ma si può intendere come il diritto che è effettivamente applicato nella società, cioè le norme giuridiche che regolano i rapporti sociali e che sono interpretate e fatte valere dai giudici nella loro giurisprudenza, insieme alle norme del diritto consuetudinario e ai principi che emergono dalla pratica. In sintesi, la giurisprudenza è la produzione “viva” del diritto attraverso le sentenze dei giudici. La responsabilità dei giudici, quindi, è ancora più rilevante. E accanto a loro, ancora più rilevante è la responsabilità del legislatore. Chi vuole intendere, intenda.


1 commento
Cioè, da quanto si capisce, questa tizia non era uno stinco di santo e le tante reiterate violenze da lei raccontate non sono mai avvenute. Non è vero che ha subito violenza per diciassette anni. Queste sono bugie raccontate dalla bancarotta mediatica pur di avere qualche like in più. Questa donna, da quanto si comprende, è figura non esemplare che si è fatta pure trovare a letto dal figlio mentre trombava con l’amante. Mi sembra ovvio che il giudice ha detto che l’imputato andava compreso se a un certo punto ha perso la pazienza. Lei si terrebbe le corna dando una carezza a suo marito anziché mollargli quantomeno uno schiaffo? O farebbe la cornuta contenta? Ma smettetela di giudicare gli altri se non sapete come sono andate le cose e guardatevi prima voi nello specchio, che magari esce fuori qualche scheletro dall’armadio.